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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20070801520100714161605299" descrizione="" gruppo="20070801520100714161605299" modifica="19/08/2010 18.02.14" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Europa Tv Spa"><descrittori><registro anno="2007" n="08015"/><fascicolo anno="2010" n="07130"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:decisione:00000-0000</urn></descrittori><file>20070801520100714161605299.xml</file><wordfile>20070801520100714161605299.doc</wordfile><ricorso NRG="200708015">200708015\200708015.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2007\200708015\</rilascio><tipologia>Decisione</tipologia><firmaPresidente><firma>Giulio Castriota Scanderbeg</firma><data>19/08/2010 18.02.20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giulio Castriota Scanderbeg</firma><data>22/07/2010 8.55.59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/09/2010</dataPubblicazione><classificazione>6<nuova>6</nuova><ereditata>6</ereditata></classificazione><riferimento id="R20100714161600353" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>249</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1997</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20100714161600466" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>488</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1999</anno><articolo>27</articolo><segnalibro/></riferimento></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Domenico Cafini,	Consigliere</h:div><h:div>Bruno Rosario Polito,	Consigliere</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Consigliere</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 3375/2007, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CANONE PER GLI ANNI 1999 E 2000.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 8015 del 2007, proposto da: </h:div><h:div>Europa Tv Spa, in persona del suo presidente e legale rappresentante pt,  rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Donati, Giuseppe Franco Ferrari, Luca Raffaello Perfetti, Giuseppe Scassellati Sforzolini, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dello sviluppo economico ( già Ministero delle Comunicazioni), in persona del Ministro e legale rappresentante pt, nonché l’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del suo presidente e legale rappresentante pt, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Comunicazioni e dell’ Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Donati, Ferrari e l’avv. dello Stato Gerardis;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n.3375 del 18 aprile 2007 che ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso il provvedimento del Ministero delle comunicazioni del 8 novembre 2004 recante la ingiunzione di pagamento relativa a  somme ritenute dovute da Europa TV s.p.a. a titolo di rideterminazione dei canoni concessori  degli anni 1999 e 2000, nonché dei provvedimenti connessi ed in particolare del processo verbale delle operazioni compiute dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 6 maggio 2004, nonché del provvedimento ministeriale del 27 gennaio 2005 con il quale sono stati riaperti i termini fissati nella richiesta di integrazione del canone di concessione relativo agli anni 1999 e 2000 e del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  di cui al prot. U3046/04/RM.</h:div><h:div>A fondamento dell’appello Europa TV s.p.a. ripropone sostanzialmente all’indirizzo degli atti in primo grado impugnati (e in via mediata avverso la sentenza di rigetto) i motivi di censura già inutilmente fatti valere dinanzi al giudice di primo grado, motivi che si compendiano essenzialmente nella ritenuta violazione degli artt. 3, 41, 53, 97 e 117, comma 2, lett. e) Cost., nella violazione dell’art. 27, commi 9 e 10 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del 23 ottobre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro delle finanze, nella violazione dell’art. 1, comma 6, lett. c) della legge n. 249 del 31 luglio 1997.</h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.</h:div><h:div>All’udienza del 13 luglio 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>L’appello è fondato e va accolto.</h:div><h:div>La questione giuridica da dirimere attiene alle modalità di computo del canone concessorio annuo dovuto dai titolari di concessioni radiotelevisive, il quale è determinato dalla legge ( art. 27, comma 10, l. 23 dicembre 1999, n. 488) nella misura del 1% del fatturato dell’anno precedente “riferibile all’esercizio dell’attività radiotelevisiva”. </h:div><h:div>Come è noto, con la entrata in vigore della l. 6 agosto 19990, n.223, l'installazione e l'esercizio, da parte dei privati, di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva è stato sottoposto ad un  regime concessorio (art. 16) a carattere oneroso (art. 22). Il concessionario, in quanto ammesso in via particolare al  godimento di un bene pubblico (la frequenza radiotelevisiva), è tenuto alla corresponsione di un canone in correlazione a tale godimento.</h:div><h:div>La presente controversia è stata generata da un accertamento di maggiori somme asseritamente dovute da parte di Europa TV s.p.a. ( emittente televisiva in regime di concessione) a titolo di canone concessorio per gli anni 2000 e 2001 compiuto dalla competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La società appellante assume che l’accertamento del maggior credito erariale sia illegittimo in quanto basato su un erroneo criterio determinativo del canone, avendo la competente Autorità ricompreso nella base di calcolo (rappresentato, come detto, dal fatturato dell’anno precedente riferibile all’attività radiotelevisiva) prestazioni attive effettivamente rese da Europa TV ma estranee al perimetro ed alla ratio applicativa del canone concessorio.</h:div><h:div>Giova allora richiamare preliminarmente il quadro normativo cui occorre far riferimento per la questione interpretativa che la controversia pone.</h:div><h:div>L’art. 27 della legge n. 488 del 1999 ha ridisciplinato i criteri determinativi del canone annuo dovuto dai titolari di concessioni radiotelevisive prevedendo espressamente (comma 10) che &lt; i canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente riferibile all’esercizio dell’attività radiotelevisiva>. Inoltre, ha previsto che   le modalità attuative di tale previsione sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze e che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualunque momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), numero 7) l. 31 luglio 1997, n. 249.</h:div><h:div>L’art. 2 d.m. 23 ottobre 2000, recante l’individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in àmbito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'articolo 27, l. 23 dicembre 1999, n. 488, stabilisce che il pagamento del canone è effettuato entro il 31 del mese di ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2000, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenuto conto, per quanto concerne la concessionaria pubblica, dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico, al netto dei diritti dell'erario. Inoltre,  la stessa disposizione regolamentare prevede che, ai fini della determinazione del canone, per fatturato, si intende il volume d'affari ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Infine tale ultima previsione normativa stabilisce che per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare.</h:div><h:div>Tanto premesso in ordine alle coordinate normative di riferimento, può essere esaminata la questione centrale del giudizio, inerente la esatta perimetrazione della locuzione normativa relativa al &lt;fatturato riferibile alla attività radiotelevisiva> costituente la base imponibile cui applicare l’aliquota percentuale dell’1% determinativa del canone annuo dovuto dai titolari di concessioni radiotelevisive.</h:div><h:div>La questione è insorta, come non si è mancato di anticipare,  all’esito di una visita ispettiva disposta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presso la sede dell’odierna appellante, allorché è emersa – alla luce delle risultante dei dati contabili della società controllata - una maggiore pretesa creditoria erariale per effetto dell’accertamento di un maggior canone dovuto e non interamente corrisposto. In realtà, detto maggior credito erariale per canoni non interamente corrisposti in relazione alle annualità 1999 e 2000 è scaturito dalla applicazione di un diverso criterio interpretativo da seguire nel calcolo della base imponibile ( costituita dal fatturato annuo della società concessionaria).</h:div><h:div>Secondo la tesi dell’Autorità – tesi fatta propria dal Ministero delle comunicazioni in sede di adozione degli atti impositivi in primo grado avversati – a formare il fatturato imponibile dovrebbe contribuire ogni introioto conseguito nell’anno solare dal titolare della concessione in relazione alla cessione di beni e servizi radiotelevisivi comunque intesi.</h:div><h:div>A giudizio dell’appellante, per converso, dovrebbe opportunamente distinguersi tra ricavi ottenuti dalla vendita di beni e servizi veicolati dal mezzo televisivo in virtù del rapporto concessorio e altre prestazioni rese dalla società  nel corso dell’anno, pur riportate nei libri contabili ma che non sono da porre in correlazione con la concessione ( nel senso che potrebbero essere rese anche da soggetti sforniti di titolo concessorio) e che pertanto non legittimamente potrebbero ricomprendersi nel fatturato utile ai fini della determinazione del canone concessorio. In tale ultima categoria di prestazioni rientrerebbero in particolare, per il consistente impatto sul fatturato societario, la vendita di diritti televisivi acquistati o autoprodotti dalla società concessionaria e ceduti a soggetti terzi, non necessariamente muniti ( ai fini dell’utilizzo dei diritti acquisiti) di titolo concessorio per l’esercizio di attività radiotelevisiva su frequenze analogiche terrestri.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale ha disatteso l’impostazione della questione per come prospettata dalla società ricorrente, rilevando in particolare in senso ostativo che: a) l’art. 2 d.m. 23 ottobre 2000 – il quale riproduce in parte qua l’art. 27, decimo comma, l.. 23 dicembre 1999, n. 488 – stabilisce che il canone da pagare è calcolato sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente riferibile all’esercizio dell’attività radiotelevisiva e che per “fatturato” deve intendersi il volume d’affari calcolato ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e quindi deve necessariamente ricomprendere l’ammontare complessivo delle cessioni di beni delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare); b) nella attività radiotelevisiva non possono essere inclusi i soli servizi strettamente connessi alla trasmissione di programmi ma, in senso più lato, &lt; tutti quelli comunque collegati all’attività che l’emittente televisiva svolge ( e quindi anche la vendita dei diritti televisivi relativi a programmi e immagini, atteso che anche questi sono compresi nell’attività espletata dall’emittente in virtù della propria concessione; c) nel determinare il canone l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fatto riferimento alla propria delibera n. 194/01 che, alle voci 15 e 16 dell’allegato modello “Q”, fa rientrare nell’attività di radiodiffusione anche l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti da altre attività di vendita di beni o prestazioni di servizi nell’ambito dell’attività di radiodiffusione televisiva non considerati nelle voci precedenti e quelli derivanti dalla vendita di diritti di utilizzazione per programmi in precedenza acquistati o autoprodotti; d) nella stessa direzione di interpretazione estensiva concorre, sempre a giudizio dei primi giudici, l’ulteriore argomento desumibile dal tenore dell’art. 2, trentottesimo comma della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo cui il contributo dovuto dalle emittenti per il funzionamento dell’Autorità è calcolato sulla base dei ricavi dell’ultimo esercizio (comprensivo non solo dei proventi derivanti dagli abbonamenti, pubblicità e sponsorizzazioni ma di tutte le entrate comunque connesse ad attività svolta dall’esercente il servizio televisivo).</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che la lettura interpretativa data dai primi giudici alle disposizioni richiamate e, per conseguenza, la soluzione alla questione controversa non siano da condividere e che sia invece suscettibile di favorevole scrutinio il ricorso in appello di Europa TV  spa.</h:div><h:div>Anzitutto, depone in senso favorevole all’accoglimento della tesi dell’appellante il dato letterale delle richiamate disposizioni normative di rango primario e secondario disciplinanti la materia del canone concessorio per cui è giudizio. La formula lessicale secondo cui il fatturato rilevante è quello (e, evidentemente, solo quello ) riferibile all’esercizio dell’attività radiotelevisiva, non può che essere intesa come una chiara volontà del legislatore di circoscrivere la base imponibile per il calcolo del suddetto canone ai ricavi ottenuti dai concessionari in virtù dell’esercizio del titolo concessorio pubblico.</h:div><h:div>Anche a far propria la ricostruzione prevalente in dottrina e giurisprudenza circa la (pur) controversa natura del canone concessorio (ritenendola, in particolare, aggregabile al novero delle prestazioni tributarie – quale tassa governativa – e non piuttosto una prestazione avente i connotati del corrispettivo di matrice privatistica), non si può fare a meno di rilevare che l’intento legislativo, come già desumibile dal dato letterale, è stato di ancorare la determinazione del canone al fatturato che il titolare della concessione realizza in virtù dell’esercizio del titolo abilitativo pubblicistico (di guisa che il canone per le concessioni radiotelevisive private si configura come strumentalmente e funzionalmente collegato con l’esercizio dell’attività radiotelevisiva). D’altra parte, anche il pregresso criterio normativo di determinazione del canone (venti milioni di lire per ogni bacino di utenza utilizzato, ex art. 3,comma otto, l. n. 223 del 1990) evocava lo stretto vincolo sussistente tra ammontare del canone dovuto dal concessionario e potenzialità (essenzialmente sotto il profilo del suo sfruttamento economico) del titolo concessorio (dato che il canone aumentava proporzionalmente all’aumentare dei bacini di utenza assegnati).</h:div><h:div>Ne viene che, già alla luce di tale primo dato letterale, per attività radiotelevisiva rilevante ai fini della determinazione del fatturato (cui applicare la aliquota percentuale di determinazione del canone) deve intendersi l’attività oggetto di concessione, cioè la radiodiffusione su frequenze analogiche terrestri. </h:div><h:div>Per l’effetto, per il privato concessionario, sono senz’altro riferibili a tale attività radiotelevisiva (in via di mera esemplificazione e senza pretesa di completezza) i ricavi derivanti dalla vendita di eventuali abbonamenti al servizio di radiodiffusione, i ricavi per messaggi pubblicitari e simili – comprese le televendite e le sponsorizzazioni, nonché le convenzioni con soggetti pubblici finalizzate, ad esempio, a veicolare messaggi istituzionali radiodiffusi sulle frequenze terrestri. </h:div><h:div>E’ evidente che, una volta individuato lo stretto vincolo funzionale della nozione di fatturato rilevante ai fini impositivi con quella di esercizio in concreto della concessione, per le emittenti attive su più piattaforme, deve giocoforza individuarsi la quota parte dei ricavi riferibili alla trasmissione terrestre (nel cui solo ambito oggettuale opera il titolo concessorio). </h:div><h:div>Seguendo lo stesso ragionamento, non potrebbero aggregarsi alle prestazioni capaci di generare il fatturato utile alla determinazione del canone concessorio i ricavi conseguenti ad attività diverse, esercitabili anche da soggetti privi di concessione, come i ricavi originati da servizi resi su frequenze satellitari o la vendita di diritti relativi a programmi o pacchetti di immagini che il concessionario detiene non in ragione della concessione e che cede a soggetti per la loro diffusione sulla piattaforma satellitare. Del pari estranei alla categoria del fatturato rilevante ai fini che qui interessano devono ritenersi i ricavi relativi ad attività di doppiaggio o quelli che riguardano la vendita di cassette VHS, in cui è evidente la mancanza di collegamento strumentale con la concessione televisiva.</h:div><h:div>Sempre in punto di interpretazione normativa va ancora osservato che a diverse conclusioni non potrebbe condurre il riferimento, ritenuto dal Tribunale amministrativo significativo, al d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 20), ai fini della determinazione del fatturato; il riferimento a tale disposizione da parte del citato decreto interministeriale infatti non ha che una valenza neutra sul piano della perimetrazione del fatturato rilevante, sia per la ragione che una disposizione di rango secondario non potrebbe estendere la portata precettiva della norma primaria (liddove la stessa opera un preciso riferimento al fatturato riferibile all’esercizio dell’attività radiotelevisiva), sia perché in ogni caso il richiamo all’art. 20 del ricordato decreto presidenziale ha un intento chiarificatore ed utile sul piano dei contenuti della nozione – ben chiara nella disposizione fiscale - di volume d’affari (che va, tuttavia,  pur sempre individuata nell’ambito della categoria legislativa del fatturato riferibile all’attività radiotelevisiva). Infatti, tale disposizione chiarisce che  per volume di affari si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare e che non concorrono a formare il volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’art. 2425, n. 3, Cod. civ. nonché i passaggi di cui all’ultimo comma dell’art. 36 dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972.</h:div><h:div>Da ultimo va rilevato che non appaiono pertinenti e condivisibili gli ulteriori argomenti (asseritamente) ostativi addotti dai primi giudici in sede di reiezione del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Anzitutto, non appare rilevante il riferimento ai contenuti della delibera AGCOM n. 194/01/ CONS dato che la stessa si riferisce alle informazioni di carattere statistico e finanziario che tutti gli operatori iscritti al registro delle comunicazioni devono presentare ai sensi della l. 23 dicembre 1996, n. 650 (art.28); ma il novero dei soggetti iscritti al suddetto registro è molto più ampio di quello dei titolari dei concessioni radiotelevisivi. Si tratta di obblighi informativi facenti carico a tutti gli operatori economici del settore, funzionali al più proficuo esercizio da parte dell’Autorità di tutte le sue funzioni di vigilanza e controllo. Per conseguenza erroneamente potrebbe trarsi argomento di prova dai contenuti dei modelli ( ed in particolare dal quadro “Q” nella parte in cui prevede i ricavi da vendita di diritti di utilizzazione per programmi in precedenza acquistati e/o autoprodotti) che i predetti operatori (al cui interno, come detto, non vi sono soltanto concessionari di frequenze radiotelevisive) sono tenuti a compilare e a consegnare all’Autorità in adempimento dei predetti obblighi informativi.</h:div><h:div>Né d’altra parte, per non dissimili rilievi in ordine alla eterogeneità della materia trattata, argomenti contrari alla tesi dell’appellante potrebbero trarsi dal diverso criterio di computo del contributo dovuto da tutti gli operatori economici del settore per il funzionamento dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, in forza del quale il contributo è calcolato sulla base dei ricavi dell’ultimo esercizio. Si tratta all’evidenza di ben distinta fattispecie normativa (dell’art. 2, trentottesimo comma della legge 14 novembre 1995, n. 481), avente presupposti e finalità impositive affatto distinte (valendo a remunerare il funzionamento dell’Autorità ed i servizi da questa resi agli operatori del settore), e soprattutto scevra da una nozione di fatturato rilevante ai fini impositivi strettamente collegata – come nel caso del canone concessorio - all’attività radiotelevisiva oggetto di concessione.</h:div><h:div>In definitiva, alla luce dei rilievi svolti, l’appello va accolto nei sensi di cui in motivazione, sotto l’assorbente profilo della erronea interpretazione fornita dalle intimate autorità al quadro normativo d’insieme in tema di determinazione del canone annuo concessorio; in riforma della impugnata sentenza, vanno annullati per quanto di ragione, in accoglimento del ricorso di primo grado, i provvedimenti in quella sede impugnati.</h:div><h:div>Le restanti censure d’appello ( anche in tal caso riproduttive di quelle già dedotte in primo grado)  possono ritenersi assorbite nella decisione di accoglimento.</h:div><h:div>Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti ricorrendo le particolari condizioni di legge – avuto riguardo alla novità delle questioni trattate – per far luogo a tale pronuncia compensatoria.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla per quanto di ragione gli atti in quella sede impugnati.</h:div><h:div>Spese del doppio grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/07/2010"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
